Al legale rappresentante delle ONG idonee legge 49/87

Come sapete la nuova disciplina che regola la cooperazione internazionale (legge 125 del 2014) prevede, all’art. 31 comma 7, che le ONG idonee a norma della legge 49/87 per continuare ad essere ONLUS debbano fare istanza alla Agenzia delle Entrate.

La norma si presta a una interpretazione restrittiva, che avrebbe potuto farci perdere lo status di “onlus di diritto” come previsto dal comma 8 dell’art 10 della legge 460 sulle ONLUS.

Pertanto abbiamo avviato il confronto con il MAECI, che si è fatto carico della trattativa con l’Agenzia delle Entrate e il MEF, per poter garantire che nel passaggio tra le due leggi non venissero perse le prerogative già acquisite.

Sono state alla fine definite le regole da seguire da parte di chi, ONG idonea al 29 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge 125, intenda continuare ad avvalersi dello status di onlus con le prerogative di maggior favore della legge 49. Il MAECI ha già inviato ufficialmente alla Agenzia delle Entrate l’elenco delle ONG idonee a quella data.

Qui di seguito riportiamo le istruzioni concordate, necessarie per l’iscrizione. Invitiamo gli interessati a cominciare a preparare l’istanza come più sotto descritto, ma di attendere per la spedizioni il 23 febbraio (il termine scade il 28 febbraio). Se non riceverete da parte nostra ulteriori specifiche, sarà possibile procedere all’inoltro.

 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELL’ISTANZA

 

· L’istanza si scarica in questa pagina

· ATTENZIONE: Alla casella n.14 occorre inserire la parola “ONG”. Non troverete questa indicazione nelle istruzioni perché si tratta di un codice identificativo definito dalla Agenzia delle Entrate sede nazionale, appositamente per noi. Questo ci permette di poterci iscrivere all’anagrafe delle onlus SENZA adeguare gli statuti ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

· IMPORTANTE: NON si deve compilare, né inviare la dichiarazione sostitutiva che trovate sempre nella stessa pagina della Agenzia delle Entrate, proprio perché non dobbiamo adeguare gli statuti.

· L’istanza può essere spedita alla Direzione Regionale competente mediante raccomandata in plico senza busta o, in alternativa, direttamente consegnato in duplice esemplare alla Direzione Regionale competente, che provvederà all’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS dandone comunicazione all’organizzazione interessata.

· Inviare una copia dell’istanza con posta certificata anche alla DGCS: [email protected]

 

L’Agenzia delle Entrate nazionale sta inviando a tutte le Direzioni Regionali una circolare esplicativa, che vi inoltreremo appena sarà disponibile. In ogni caso qualora da parte della Agenzia della vostra Regione dovessero insorgere problemi, fatecelo sapere.

Queste note valgono solamente per le ONG idonee legge 49 che ancora non abbiano avviato la procedura di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS. Per chi abbia fatto già la richiesta cercheremo di capire come procedere.

Infine vi comunichiamo che nello statuto dell’Agenzia della Cooperazione, attualmente in fase di approvazione, sarà inserito su nostra richiesta un importante passaggio: ossia che il controllo sulle ONG idonee secondo la legge 49 per la verifica che continuino ad avere i requisiti previsti, rimanga in carico al MAECI (nello specifico alla Agenzia della Cooperazione) senza passare alla Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti a tutti

Reti ONG:

AOI
Cini
Link2007